| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
D.L. 25/09/2001 n. 3517. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo, salvo quanto diversamente previsto, si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministro delle finanze e degli altri Ministri competenti. 8. Resta comunque fermo quanto disposto dall'art. 3, comma 114, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662. 8-bis. Il commissario straordinario, ove verifichi, in sede di conferenza di servizi, l'inerzia delle amministrazioni dello Stato o l'emergere di valutazioni contrastanti tra le stesse, può chiedere che sia attivata la procedura di cui alla lettera c-bis) del comma 2 dell'art. 5 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'art. 12, comma 2, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. 9. Al primo periodo del comma 5 dell'art. 12 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, la parola: "novanta" è sostituita dalla seguente: "centoventi". 9-bis. Qualora gli interventi di cui al presente articolo abbiano ad oggetto immobili appartenenti al demanio storico-artistico, si applicano le disposizioni dell'art. 32, nonchè del regolamento dallo stesso articolo previsto, ove emanato. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 10 del Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. 10. Sulla attuazione delle disposizioni del presente articolo, sulla entità e qualità della valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze presentano una relazione annuale al Parlamento. 10-bis. I beni immobili per i quali non sussiste possibilità di utilizzazione nei modi previsti dai commi da 01 a 10 possono essere assegnati in concessione, anche gratuitamente, o in locazione, anche a canone ridotto, secondo quanto stabilito con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, nel rispetto dei seguenti principi a) autorizzazione della concessione o della locazione ai soggetti inte ressati da parte del Ministro delle finanze b) utilizzazione dei beni ai fini di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale c) individuazione della tipologia dei beni per i quali è necessaria l'autorizzazione d) revoca della concessione o risoluzione del contratto di locazione in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione. 10-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 10-bis sono abrogate le norme, anche di Legge, incompatibili; 10-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli immobili di cui all'art. 3, commi da 99 a 105, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato e integrato dall'art. 4, commi da 3 a 7, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, inclusi negli elenchi predisposti dal Ministero delle finanze e oggetto di specifici programmi di dismissione.". - Il testo dell'art. 2, comma 59, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente: "59. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'art. 40 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, si applicano anche ai trasferimenti previsti dalla Legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonchè ai trasferimenti di immobili di proprietà di enti di assistenza e previdenza e delle amministrazioni comunali". Art. 4. Conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento immobiliare 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo beni immobili a uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella ((Gazzetta Ufficiale.)) I decreti disciplinano altresì le procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione della società di gestione, per il suo funzionamento e per il collocamento delle quote del fondo e i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita delle quote. 2. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 si applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento di cui al comma 1. Capo II Disciplina dei fondi comuni d'investimento immobiliare Art. 5. Disposizioni in materia di fondi comuni d'investimento immobiliare ((1. All'articolo 1, comma 1, del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla lettera j), dopo le parole: "in monte;" sono aggiunte le seguenti: "il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni di quote;". 1-bis. All'articolo 37, comma 1, del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) alle condizioni e alle modalità con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, nel caso di fondi che investano esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari;". 1-ter. All'articolo 37, comma 2, del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la lettera b) è sostituita dalle seguenti: "b) le cautele da osservare, con particolare riferimento all'intervento di esperti indipendenti nella valutazione dei beni, nel caso di cessioni o conferimenti di beni al fondo chiuso effettuati dai soci della società di gestione o dalle società facenti parte del gruppo cui essa appartiene, comunque prevedendo un limite percentuale rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti;"; "b-bis) i casi in cui è possibile derogare alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla qualità e all'esperienza professionale degli investitori; nel caso dei fondi previsti alla lettera d-bis) del comma 1 dovrà comunque prevedersi che gli stessi possano assumere prestiti sino a un valore di almeno il 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari e del 20 per cento per gli altri beni nonchè che possano svolgere operazioni di valorizzazione dei beni medesimi;" 2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la CONSOB adottano, ciascuno per quanto di competenza, le modifiche ai regolamenti e ai provvedimenti necessari per dare attuazione a quanto disposto dai commi 1, 1-bis e 1-ter.)) 3. Fino all'emanazione dei regolamenti e provvedimenti previsti dal comma 2, alle società di gestione del risparmio continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in quanto compatibili con quanto ((disposto dai commi 1, 1bis, e 1-ter.)) 4. Le società di gestione del risparmio, relativamente ai fondi già istituiti alla data di entrata in vigore del presente Decreto, possono optare per l'applicazione del regime, ivi incluso quello fiscale, previsto dal presente Decreto, dandone comunicazione alle competenti autorità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso. Riferimenti normativi: - Il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera j) del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, così come modificato dalla presente Legge, è il seguente: "j) "fondo comune di investimento : il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni di quote;". - Il testo dell'art. 37, commi 1 e 2 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, così come modificati dalla presente Legge, è il seguente: "1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investi mento con riguardo a) all'oggetto dell'investimento b) alle categorie di investitori cui è destinata l'offerta delle quote c) alle modalità di partecipazione ai fondi aperti e chiusi, con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire d) all'eventuale durata minima e massima; d-bis) alle condizioni e alle modalità con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, nel caso di fondi che in- vestano esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari;". 2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del fondo chiuso b) le cautele da osservare, con particolare riferimento all'intervento di esperti indipendenti nella valutazione dei beni, nel caso di cessioni o conferimenti di beni al fondo chiuso effettuati dai soci della società di gestione o dalle società facenti parte del gruppo cui essa appartiene, comunque prevedendo un limite percentuale rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti; b-bis) i casi in cui è possibile derogare alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla qualità e all'esperienza professionale degli investitori; nel caso dei fondi previsti alla lettera d-bis) del comma 1 dovrà comunque prevedersi che gli stessi possano assumere prestiti sino a un valore di almeno il 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari e del 20 per cento per gli altri beni nonchè che possano svolgere operazioni di valorizzazione dei beni medesimi;" c) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che le società di gestione del risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonchè gli obblighi di pubblicità del rendiconto e dei prospetti periodici d) le ipotesi nelle quali la società di gestione del risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi delle quote dei fondi e) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati nell'art. 6, comma 1), lettera c), numero 5).". Art. 6. Regime tributario del fondo ai fini delle imposte sui redditi 1. I fondi comuni d'investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del ((testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,)) e dell'articolo 14-bis della Legge 25 gennaio 1994, n. 86, non sono soggetti alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dall'articolo 26, commi 2, 3, 3-bis e 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonchè le ritenute previste dall'articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77. 2. Sull'ammontare del valore netto contabile del fondo, la società di gestione preleva annualmente un ammontare pari all'1 per cento a titolo di imposta sostitutiva. Il valore netto del fondo deve essere calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del ((testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,)) tenendo anche conto dei mesi in cui il fondo non ha avuto alcun valore perchè avviato o cessato in corso d'anno. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione non concorre a formare il valore del patrimonio netto l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta per il periodo d'imposta e accantonata nel passivo. |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|